OFFICINE VICA SPA è da sempre particolarmente attenta alla prevenzione dei rischi che potrebbero compromettere la gestione responsabile e sostenibile delle proprie funzioni.
OFFICINE VICA SPA conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione ed in linea con quanto dalle best practices internazionali, ha adottato la procedura “whistleblowing” per la gestione delle segnalazioni.
Contestualmente, abbiamo implementato questo portale informatico per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione affidando il servizio a Lumina Fiduciaria SPA, Società Fiduciaria che opera su autorizzazione ottenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) come stabilito dalla Legge 1966/39.
I soggetti “segnalanti”, tutelati dal decreto, sono:
Le tutele previste per il soggetto segnalante si applicano anche:
La tutela opera altresì:
dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto).
Il decreto definisce “segnalazione” la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle “violazioni“, definite quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
Il decreto definisce “ritorsione” qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi della vigente Disciplina Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n.101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante), nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo per la riservatezza dell’identità dei soggetti coinvolti e per la sicurezza del trattamento.
Per maggiori approfondimenti, scarica il PDF Privacy Lumina Fiduciaria
La segnalazione può essere effettuata utilizzando l’apposito canale web raggiungibile all’indirizzo www.WB24.it il quale consente sia segnalazioni scritte che verbali.
Il portale dopo una prima registrazione consente di caricare la propria segnalazione e consultare in seguito l’andamento della pratica.
La normativa “whistleblowing” riconosce il diritto alle tutele del segnalante qualsiasi sia il mezzo di comunicazione previlegiando espressamente il canale informatico.
La società ha predisposto il canale informatico di segnalazione al fine di garantire l’anonimato del segnalante.
Eventuali segnalazioni fatte a soggetti differenti da Lumina Fiduciaria o effettuate con altri canali (es mail, PEC, posta ordinaria, telefono) per loro natura non sono idonei a garantire l’anonimato del segnalante.
Tutti i soggetti coinvolti tratteranno comunque la segnalazione con la massima cura e secondo quanto disposto dalla normativa.
Eventuali segnalazioni fatte a soggetti non preposti e pertanto formati a gestire segnalazioni whistleblowing potrebbero compromettere l’anonimato e rendere impossibile per la società garantire i diritti del segnalante.
Il processo di segnalazione viene gestito in completo outsourcing da Lumina Fiduciaria SPA Società Fiduciaria che opera su autorizzazione ottenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) come stabilito dalla Legge 1966/39.
Lumina Fiduciaria raccoglie le segnalazioni attraverso l’apposito portale www.WB24.it il quale attraverso la tecnologia della criptazione scinde l’anagrafica del segnalante della segnalazione.
La segnalazione verrà pertanto trattata in modo completamente anonimo secondo la normativa del “whistleblowing” mentre l’anagrafica del segnalante verrà conservata e secretata dalla società fiduciaria ed accessibile solo negli specifici casi previsti dalla legge.
Entro sette giorni dalla data di ricezione Lumina Fiduciaria rilascia un “avviso di ricevimento”
La “segnalazione” in forma anonima vene trasmessa immediatamente all’ufficio preposto dell’azienda segnalata.
Nel caso specifico la segnalazione viene trasmessa ai seguenti soggetti
* a seconda del modello organizzativo dell’azienda oggetto della segnalazione
Entro il termine perentorio di 3 mesi dell’avviso di ricevimento il segnalante deve perentoriamente ricevere l’esito della segnalazione.
Il segnalante potrà consultare “avviso di ricevimento” l’esito della segnalazione ed eventuali comunicazioni provenienti dall’azienda accedendo in maniera anonima al sito www.WB24.it
La normativa di “whistleblowing” consente al segnalante di effettuare una segnalazione esterna direttamente all’ANAC (autorità nazionale anticorruzione) https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing nel caso in cui:
La normativa di “whistleblowing” consente al segnalante di effettuare una divulgazione pubblica.
Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il legislatore tiene naturalmente conto dell’evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.
La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.
Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni: